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Home Sicurezza sul lavoro Obblighi sicurezza sul lavoro 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18) Stampa E-mail

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
    addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
    lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
 
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