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Home Medicina del lavoro Medicina del Lavoro Medicina lavoro - Sorveglianza sanitaria
Medicina lavoro - Sorveglianza sanitaria Stampa E-mail
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
  - Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  - Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  - Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Strumenti della sorveglianza sanitaria:

La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione(come suggerito all’allegato n 3A, nonché il giudizio di idoneità.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08); il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.

Giudizio di idoneità
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuati:
a) in fase preassuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 16 maggio 2009 anche se era già previsto dalla normativa precedente);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia come riportato all’allegato XXXIX del D.Lgs.81/08). Il monitoraggio biologico risulta inoltre utile per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali
(es: nickel, cromo, ac ippurico, metilippurico urinari…).
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art. 229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.
Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 sono generalmente ripartiti fra il “fornitore” (obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.

Al contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice.
All’art. 3, comma 2, si precisa che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle riforme.

Vanno considerati come lavoratori autonomi per esempio: padroncini, coltivatori diretti, liberoprofessionisti.
In tal caso è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga promossa
e raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.

 
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